IL WEBINAR UNEM-EDUCATION DEDICATO ALLA “NUOVA” TUTELA COSTITUZIONALE DELL’AMBIENTE
Nell’ambito delle attività di formazione/informazione previste dal programma unem-education, il 28 marzo scorso si è svolto un seminario di approfondimento sulla recente modifica della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente, con l’obiettivo di condividere con imprese e giuristi riflessioni sulla reale portata di questo cambiamento.
Il seminario è stato organizzato in collaborazione con Remtech ed ha visto la partecipazione di Cosimo Pacciolla, Manager contenzioso e consulenza legale Q8, di Matteo Benozzo, Professore di Environmental Law Università degli Studi di Macerata e Avvocato presso lo Studio Legale B-HSE, di Enrico Di Fiorino, Avvocato presso lo Studio legale Fornari e Associati e di Pasquale Fimiani, Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione.
La domanda che ha guidato il dibattito è stata: cosa cambia introducendo la tutela dell’ambiente all’art. 9 e 41 della Costituzione?
Tutti i relatori si sono trovati concordi innanzitutto nell’affermare che i diritti tutelati dalla Costituzione sono in rapporto di integrazione reciproca, tale per cui nessuno di essi ha una portata assoluta, e quindi anche l’inserimento della tutela ambientale tra i “principi fondamentali” non va inteso come la formalizzazione di un diritto “tiranno”, ma nell’ottica di continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti, alla ricerca di un punto di equilibrio che non può che essere dinamico e non prefissato. Equilibrio che chiama in causa, accanto all’ambiente, il diritto alla salute o al lavoro o la tutela della libertà d’impresa, per fare solo alcuni esempi. Il legislatore dovrà quindi orientarsi sapendo muoversi tra diversi valori definire dalla Costituzione, con la Corte Costituzionale responsabile poi della valutazione a posteriori del corretto bilanciamento alla luce dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza.
Durante la discussione ci si è poi interrogati sull’impatto che può avere la riforma sul diritto penale ambientale e su cosa potrà accadere per casi in cui attraverso interventi normativi si è consentita o si vorrà consentire la prosecuzione dell’attività di un sito produttivo di interesse strategico nazionale che sia però stato valutato compromettere l’ambiente tanto da essere stato sottoposto a sequestro (è il caso dell’ILVA per citare l’esempio più noto, ma non solo). La giurisprudenza relativamente a casi di questo tipo (e di ILVA nello specifico, con la sentenza del 2013) era finora concorde nell’affermare che laddove diritti e valori si trovino in una situazione di interazione reciproca e appaiano reciprocamente contrastanti nessuno di essi (ad es. ambiente, salute e lavoro) può essere ritenuto prevalente in assoluto, dal momento che ognuno di quei diritti ha un riconoscimento costituzionale che impedisce di sacrificarlo. E questo approccio di equilibrio tra valori costituzionali non sembra poter essere messo in discussione dall’inserimento di un nuovo diritto.
La sfida di fronte a legislatore e agli operatori è quindi legata all’integrazione di valori e diritti, in una cornice che è quella dello sviluppo sostenibile, per trovare sempre nuove e maggiori sinergie tra ambiente e impresa.
La LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1 “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.44 del 22 febbraio 2022 ed entrata in vigore il 9 marzo, introduce modifiche alla Costituzione in materia di Tutela dell’Ambiente in due articoli, il 9 e il 41:
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.”
La LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1 “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.44 del 22 febbraio 2022 ed entrata in vigore il 9 marzo, introduce modifiche alla Costituzione in materia di Tutela dell’Ambiente in due articoli, il 9 e il 41:
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.”